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Frosinone-Palermo non finisce mai, ancora un ricorso al Coni

La società rosanero ha impugnato nuovamente lunedì davanti al collegio di garanzia dello sport tutte le decisioni assunte in precedenza per i fatti della finale playoff. La battaglia continua

Ecco il testo del ricorso presentato dal Palermo al collegio di garanzia dello sport del Coni lunedì sui fatti della finale di ritorno dei playoff della scorsa stagione fra Frosinone e Palermo. La partita fu interrotta per lancio di palloni in campo e finì con un’invasione di campo da parte dei sostenitori ciociari per festeggiare la promozione in A.

Il Collegio di Garanzia dello sport ha ricevuto il ricorso presentato dall’U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la società Frosinone Calcio s.r.l. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 124/CSA del 9 aprile 2019 (dispositivo) e n. 147/CFA del 15 maggio 2019 (motivazioni), con cui, in sede di secondo rinvio, la CSA ha rigettato le domande formulate dalla U.S. Palermo ed ha confermato la natura e la misura delle sanzioni già irrogate alla società Frosinone Calcio.

La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:

  1. A) ritenere e dichiarare l’ammissibilità del presente ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 bis, commi 2 e 3, dello Statuto del CONI;  
  2. B) accogliere il presente ricorso, decidendo la controversia senza rinvio, ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; 
  3. C) revocare e/o annullare la decisione ivi impugnata della  Corte Sportiva di Appello e, per l’effetto: 
  4. D) ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione della 

norma di cui all’art. 17, comma 1, C.G.S. FIGC e per violazione dei principi di diritto 

enunciati dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con le decisioni n. 56/2018 e n. 17/2019 e, conseguentemente, sanzionare la Frosinone Calcio S.r.l. con la  perdita della gara disputata in data 16.06.2018 con il punteggio di 0-3 in favore della U.S. Città di Palermo, ai sensi dell’art. 17, comma 1, C.G.S. F.I.G.C., ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a tre, comunque con effetto nella stagione sportiva 2017/2018; 

  1. E) non omologare, comunque, il risultato della partita del 16.06.2018; 
  2. F) previa squalifica del campo di gioco del Frosinone Calcio S.r.l., non 

omologare e/o annullare il risultato della partita del 16.06.2018 ed ordinare la ripetizione della stessa;

  1. G) in virtù della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 56/2018, ammettere la produzione delle immagini televisive allegate al reclamo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, co. 1.3, C.G.S., trattandosi di condotta gravemente antisportiva”.
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